[1]Ambito di applicazione, definizioni e principi

[2]1. La presente sezione stabilisce i principi della liberalizzazione dei servizi di trasporto marittimo internazionale a norma dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo. 2. Ai fini della presente sezione e dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo, si intende per:

  • a)"trasporto marittimo internazionale": i trasporti multimodali porta a porta, ossia i trasporti di merci mediante piu' di un modo di trasporto, comprendenti una tratta marittima, con un unico titolo di trasporto e implicanti percio' il diritto di stipulare direttamente contratti con gli operatori di altri modi di trasporto;
  • b)"servizi di movimentazione di carichi marittimi": le attivita' svolte dalle societa' che si occupano di carico e scarico, compresi gli operatori terminalisti, escluse pero' le attivita' dirette dei lavoratori portuali laddove questo personale sia organizzato indipendentemente dalle societa' che si occupano di carico e scarico o dagli operatori terminalisti. Le attivita' contemplate comprendono l'organizzazione e la direzione delle operazioni di:
  • i)carico e scarico delle navi;
  • ii)rizzaggio/derizzaggio del carico;
  • iii)ricevimento/consegna e custodia del carico prima dell'imbarco o dopo lo sbarco;
  • c)"servizi di sdoganamento" (in alternativa "servizi di spedizionieri doganali"): l'espletamento per conto terzi delle formalita' doganali connesse all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, che si tratti o meno dell'attivita' principale del prestatore del servizio o di una sua consueta attivita' complementare;
  • d)"servizi di stazionamento e deposito di container": lo stoccaggio di container, in aree portuali o retroportuali, per operazioni di riempimento/svuotamento, riparazione e messa a disposizione per le spedizioni;
  • e)"servizi di agenzia marittima": le attivita' che consistono nel rappresentare come agente, in una data zona geografica, gli interessi commerciali di una o piu' linee o compagnie di navigazione per i seguenti scopi:
  • i)commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dalla quotazione alla fatturazione, nonche' emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali;
  • ii)rappresentanza delle compagnie nell'organizzazione dello scalo o, se necessario, nella presa in carico delle merci;
  • f)"servizi di spedizione merci": l'attivita' che consiste nell'organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l'acquisizione dei servizi di trasporto e dei servizi connessi, la preparazione della documentazione e la fornitura delle informazioni commerciali. 3. Considerato il grado di liberalizzazione esistente tra le parti nel trasporto marittimo internazionale:
  • a)la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari applicano effettivamente il principio dell'accesso illimitato ai mercati e agli scambi marittimi internazionali su basi commerciali e non discriminatorie;
  • b)la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari accordano alle navi battenti bandiera dell'altra parte o di uno Stato del CARIFORUM firmatario o gestite da prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle loro navi per quanto attiene tra l'altro l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, i relativi diritti e oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico. 4. Nell'applicare questi principi la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari:
  • a)evitano di introdurre clausole in materia di ripartizione dei carichi in futuri accordi bilaterali con paesi terzi relativi a servizi di trasporto marittimo, compresi i trasporti di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea, e abrogano entro un periodo di tempo ragionevole le clausole di questo tipo eventualmente contenute in precedenti accordi bilaterali;
  • b)dall'entrata in vigore del presente accordo aboliscono ed evitano di introdurre misure unilaterali e ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero costituire una restrizione dissimulata o avere effetti discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel trasporto marittimo internazionale. 5. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari autorizzano i prestatori di servizi marittimi internazionali dell'altra parte ad avere una presenza commerciale nel loro territorio applicando, per lo stabilimento e l'esercizio dell'attivita', condizioni non meno favorevoli di quelle accordate ai loro prestatori di servizi o, se migliori, ai prestatori di servizi di un qualsiasi paese terzo. 6. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari mettono a disposizione dei fornitori del servizio di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte i seguenti servizi in ambito portuale secondo modalita' e condizioni ragionevoli e non discriminatorie: pilotaggio, rimorchio, rifornimento di generi alimentari, carburante e acqua, raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra, capitaneria di porto, ausili alla navigazione, servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, come le comunicazioni, la fornitura di acqua e di elettricita', le infrastrutture per riparazioni di emergenza, i servizi di ancoraggio e ormeggio.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art109 · fonte su Normattiva