1. Le associazioni emittenti non possono rilasciare titoli di ammissione temporanea la cui durata di validita' e' superiore a un anno a decorrere dal giorno del loro rilascio. 2. Ogni modifica alle indicazioni riportate sul titolo di ammissione temporanea dall'associazione emittente sara' debitamente approvata da tale associazione o dall'associazione garante. Nessuna modifica sara' consentita dopo che le autorita' doganali del territorio di ammissione temporanea abbiano accettato tali titoli, se non con il consenso di tali Autorita'. 3. Nessuna merce puo', dopo il rilascio del libretto ATA, essere aggiunta all'elenco delle merci enumerate sul retro della copertina del libretto o nei fogli supplementari in annesso (elenco generale).

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~annesso-a-art5 · fonte su Normattiva