Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990
Art. 7 (Annesso A)
termine stabilito per la riesportazione delle merci, compresi i mezzi di trasporto, importate con un titolo di ammissione temporanea, non puo' in alcun caso protrarsi oltre la durata di validita' di detto titolo.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
