Parte contraente ha diritto di rifiutare o di ritirare il beneficio dell'ammissione temporanea ai veicoli menzionati nelle Appendici I e III che, sia pure a titolo occasionale, imbarcano persone a pagamento o caricano merci sul suo territorio, e sbarcano tali persone o scaricano le merci o scaricano le merci in un luogo situato sullo stesso territorio.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~annesso-b-2-art6 · fonte su Normattiva