Art. 6 (Annesso B.2)
Parte contraente ha diritto di rifiutare o di ritirare il beneficio dell'ammissione temporanea ai veicoli menzionati nelle Appendici I e III che, sia pure a titolo occasionale, imbarcano persone a pagamento o caricano merci sul suo territorio, e sbarcano tali persone o scaricano le merci o scaricano le merci in un luogo situato sullo stesso territorio.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
