termine di riesportazione del materiale professionale e' di almeno dodici mesi a decorrere dalla data di ammissione temporanea. Tuttavia, per i veicoli, il termine di riesportazione puo' essere stabilito in considerazione del motivo e della previsibile durata della permanenza sul territorio di ammissione temporanea.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~annesso-b-2-art5 · fonte su Normattiva