Art. 5 (Annesso B.2)
termine di riesportazione del materiale professionale e' di almeno dodici mesi a decorrere dalla data di ammissione temporanea. Tuttavia, per i veicoli, il termine di riesportazione puo' essere stabilito in considerazione del motivo e della previsibile durata della permanenza sul territorio di ammissione temporanea.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
