ANNESSO B.6 ANNESSO RELATIVO AGLI EFFETTI PERSONALI DEI VIAGGIATORI ED ALLE MERCI IMPORTATE A SCOPO SPORTIVO Articolo primo Ai fini dell'attuazione del presente Annesso:

  • a)l'espressione "viaggiatore" significa: ogni persona che entra temporaneamente nel territorio di una Parte contraente in cui non ha la residenza abituale a fini di turismo, sport, affari, riunioni professionali, motivi di salute, di studio ecc.
  • b)l'espressione "effetti personali" significa: tutti gli articoli nuovi o usati, di cui un viaggiatore puo' ragionevolmente avere bisogno per suo uso personale durante il viaggio, in considerazione di tutte le circostanze di questo viaggio, ad esclusione di ogni merce importata a fini commerciali. Un elenco illustrativo degli effetti personali e' riportato nell'Appendice I al presente Annesso;
  • c)"Merci importate a scopo illustrativo": articoli sportivi ed altro materiale destinato ad essere utilizzato da viaggiatori nel corso di competizioni o di dimostrazioni sportive o a fini di addestramento sul territorio di ammissione temporanea. Un elenco illustrativo di tali merci figura all'Appendice II al presente Annesso.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~annesso-b-6-art1 · fonte su Normattiva