Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990
Art. 1 (Annesso B.6)
ANNESSO B.6 ANNESSO RELATIVO AGLI EFFETTI PERSONALI DEI VIAGGIATORI ED ALLE MERCI IMPORTATE A SCOPO SPORTIVO Articolo primo Ai fini dell'attuazione del presente Annesso:
- a)l'espressione "viaggiatore" significa: ogni persona che entra temporaneamente nel territorio di una Parte contraente in cui non ha la residenza abituale a fini di turismo, sport, affari, riunioni professionali, motivi di salute, di studio ecc.
- b)l'espressione "effetti personali" significa: tutti gli articoli nuovi o usati, di cui un viaggiatore puo' ragionevolmente avere bisogno per suo uso personale durante il viaggio, in considerazione di tutte le circostanze di questo viaggio, ad esclusione di ogni merce importata a fini commerciali. Un elenco illustrativo degli effetti personali e' riportato nell'Appendice I al presente Annesso;
- c)"Merci importate a scopo illustrativo": articoli sportivi ed altro materiale destinato ad essere utilizzato da viaggiatori nel corso di competizioni o di dimostrazioni sportive o a fini di addestramento sul territorio di ammissione temporanea. Un elenco illustrativo di tali merci figura all'Appendice II al presente Annesso.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
