Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990
Art. 2 (Annesso B.6)
effetti personali e le merci importate a scopo sportivo beneficiano dell'ammissione temporanea in conformita' con l'articolo 2 della presente Convenzione.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
