Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990
Art. 2 (Annesso B.9)
dell'ammissione temporanea conformemente all'articolo 2 della presente convenzione le merci importate a fini umanitari.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
