Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990
Art. 6 (Annesso C)
'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto e' concessa senza che venga richiesto alcun documento doganale e senza che venga costituita alcuna garanzia.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
