Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990
Art. 1 (Annesso D)
ANNESSO D ANNESSO RELATIVO AGLI ANIMALI Articolo 1 Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si intendono per:
- a)"animali": gli animali vivi di qualsiasi specie;
- b)"zona di frontiera": la striscia di territorio doganale attigua alla frontiera terrestre la cui estensione e' stabilita dalla legislazione nazionale e la cui delimitazione serve a distinguere il traffico frontaliero dagli altri traffici;
- c)"frontalieri": le persone stabilite o residenti in una zona di frontiera;
- d)"traffico frontaliero": le importazioni effettuate da frontalieri tra due zone di frontiera attigue.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
