Art. 4 — Estensione della zona contigua
La zona contigua non puo' estendersi oltre 24 miglia marine dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale. Se l'estensione della zona contigua puo' sovrapporsi a spazi marittimi di un altro Stato, la linea esterna della zona contigua e' definita mediante accordi con gli Stati interessati, soggetti alla procedura di autorizzazione alla ratifica prevista dall'articolo 80 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di tali accordi, i limiti esterni della zona contigua sono stabiliti in modo da non compromettere o ostacolare l'accordo finale.
Testo vigente dal 9 maggio 2026
