Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990
Art. 3 (Annesso D)
poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente allegato:
- a)gli animali devono appartenere ad una persona stabilita o residente fuori del territorio di ammissione temporanea;
- b)gli animali da tiro utilizzati per la coltivazione di terreni situati nella zona di frontiera di ammissione temporanea devono essere importati da frontalieri nella zona di frontiera attigua a quella di ammissione temporanea.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
