poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente allegato:

  • a)gli animali devono appartenere ad una persona stabilita o residente fuori del territorio di ammissione temporanea;
  • b)gli animali da tiro utilizzati per la coltivazione di terreni situati nella zona di frontiera di ammissione temporanea devono essere importati da frontalieri nella zona di frontiera attigua a quella di ammissione temporanea.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~annesso-d-art3 · fonte su Normattiva