1. L'ammissione temporanea degli animali da tiro di cui all'articolo 3, lettera b) del presente allegato o degli animali importati per la transumanza o il pascolo su terreni nella zona di frontiera e' accordata senza che venga richiesto alcun documento doganale e senza che venga costituita alcuna garanzia. 2. Ciascuna Parte contraente puo' subordinare il beneficio dell'ammissione temporanea degli animali di cui al paragrafo 1 alla presentazione di un inventario e di un impegno scritto in merito alla loro riesportazione.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~annesso-d-art4 · fonte su Normattiva