Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990
Art. 4 (Annesso E)
Parte contraente puo' redigere un elenco delle merci ammesse al o escluse dal beneficio dell'ammissione temporanea in sospensione parziale. Il contenuto di tale elenco e' comunicato al depositario della presente convenzione.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
