ANNESSO E ANNESSO RELATIVO ALLE MERCI IMPORTATE IN SOSPENSIONE PARZIALE DEI DAZI E DELLE TASSE ALL'IMPORTAZIONE Articolo 1 Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si intendono per:

  • a)"merci importate in sospensione parziale": le merci che sono menzionate negli altri allegati della presente convenzione ma che non soddisfano tutte le condizioni previste per beneficiare del regime dell'ammissione temporanea in sospensione totale dei dazi e delle tasse all'importazione, nonche' le merci che non sono menzionate negli altri allegati della presente convenzione e che sono destinate ad essere utilizzate temporaneamente per fini quali la produzione o l'esecuzione di lavori.
  • b)"sospensione parziale": La sospensione di parte dell'importo dei dazi e delle tasse all'importazione che sarebbe stato riscosso se le merci fossero state immesse in consumo il giorno in cui sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~annesso-e-art1 · fonte su Normattiva