'importo dei dazi e delle tasse all'importazione esigibili a titolo del presente allegato non deve essere superiore al 5%, per mese o frazione di mese durante il quale le merci sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea in sospensione parziale, dell'importo dei dazi e delle tasse che sarebbe stato riscosso per tali merci se queste fossero state immesse in consumo il giorno in cui sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~annesso-e-art5 · fonte su Normattiva