Autorita' competenti di cui all'articolo 1 b) della Convenzione adottano le misure necessarie per l'esecuzione del presente Accordo. Il vigente Accordo Amministrativo di cui all'Art. 44 della Convenzione verra' integrato o modificato in conseguenza del presente Accordo.

Testo vigente dal 9 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-01-31;48~accordo-art11 · fonte su Normattiva