[1]1. Il presente Accordo sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile. Esso entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui avverra' lo scambio degli strumenti di ratifica.
[2]Fatto a Roma il 21/12/91
[3]Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica di San Marino
[4]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 9 febbraio 1996
