• 1)All'articolo 13 paragrafo 1) sostituisce le parole "I lavoratori" con "Le persone".
  • 2)Dopo il paragrafo 2) dell'articolo 13 e' aggiunto il seguente paragrafo "3) Con successive intese di natura amministrativa e di durata biennale le Autorita' competenti dei due Stati contraenti, secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti, stabiliscono i casi in cui le prestazioni sanitarie nelle strutture pubbliche o private convenzionate dei rispettivi Stati, sono ammesse senza la preventiva autorizzazione di cui al paragrafo 1 lettera b), tenendo presenti le esigenze degli interessati in relazione alle particolari specializzazioni delle strutture stesse".
  • 3)Il paragrafo 3) dell'articolo 13 diventa "paragrafo 4)"

Testo vigente dal 9 febbraio 1996

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1996-01-31;48~accordo-art7 · fonte su Normattiva