- 1)All'articolo 13 paragrafo 1) sostituisce le parole "I lavoratori" con "Le persone".
- 2)Dopo il paragrafo 2) dell'articolo 13 e' aggiunto il seguente paragrafo "3) Con successive intese di natura amministrativa e di durata biennale le Autorita' competenti dei due Stati contraenti, secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti, stabiliscono i casi in cui le prestazioni sanitarie nelle strutture pubbliche o private convenzionate dei rispettivi Stati, sono ammesse senza la preventiva autorizzazione di cui al paragrafo 1 lettera b), tenendo presenti le esigenze degli interessati in relazione alle particolari specializzazioni delle strutture stesse".
- 3)Il paragrafo 3) dell'articolo 13 diventa "paragrafo 4)"
Testo vigente dal 9 febbraio 1996
