'articolo 3, paragrafo 1), viene modificato come segue: "1) La presente Convenzione si applica alle persone che sono o sono state soggette alle legislazioni di cui all'articolo 2 di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonche' ai loro familiari e ai loro superstiti". Il paragrafo 3 dell'Art. 3 viene integrato come segue: Dopo le parole: La presente Convenzione, aggiungere "salvo le disposizioni in materia di prestazioni in natura di carattere sanitario"......
Testo vigente dal 9 febbraio 1996
