[1]Ciascuna parte garantira' il trattamento dei materiali classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato, ricevuta sulla base del presente Accordo, secondo misure di sicurezza equivalenti a quelle prescritte per propri materiali, documenti ed informazioni di livello di classifica corrispondente a quella assegnata dalla Parte originatrice ed adottera' tutti i provvedimenti necessari affinche' tale classifica sia mantenuta tanto a lungo quanto richiesto dalla Parte originatrice. b. Informazioni, documenti o materiali contenenti qualunque informazione classificata e ogni comunicazione trasmessa in qualsiasi circostanza e con qualunque mezzo contenente tali informazioni conserveranno la stessa classifica di sicurezza; c. La corrispondenza delle classifiche di sicurezza adottate dalle Parti e' la seguente:

[2]Repubblica Italiana Regno dell'Arabia Saudita TOP SECRET SEGRETO O SECRET SECRET RISERVATISSIMO O CONFIDENTIAL CONFIDENTIAL RISERVATO O RESTRICTED RESTRICTED d. Le parti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie scambiate, saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati secondo le intese tra le Parti e nell'ambito delle finalita' del presente accordo. e. Il trasferimento a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali per la Difesa, classificati e non classificati, resi disponibili nell'ambito del presente Accordo, sara' soggetto alla preventiva approvazione scritta sia del Governo sia degli Enti e delle Societa' che li hanno resi disponibili, a meno che non sia diversamente previsto da particolari accordi tra le parti. f. Le visite di rappresentanti di una delle parti ad Enti e/o Ditte sotto giurisdizione dell'altra Parte, saranno richieste attraverso i canali ufficiali e saranno subordinate alla concessione di autorizzazione da parte dell'Autorita' responsabile del Paese da visitare. Le richieste dovranno contenere i dati di identita' dei visitatori, l'oggetto, lo scopo e la durata della visita.

Testo vigente dal 17 marzo 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-02;48~accordo-art4 · fonte su Normattiva