[1]IMPEGNO DELLE PARTI SULLA TUTELA DELLE INFORMAZIONI a. Ciascuna delle Parti garantira' la trattazione dei materiali classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato, ricevuta sulla base del presente Accordo, secondo misure di sicurezza come minimo pari a quelle prescritte per propri materiali, documenti ed informazioni, livello di classifica che corrisponda a quello stabilito dalla Parte che ha emesso i documenti e adottera' tutti i provvedimenti necessari affinche' tale classifica sia mantenuta sino a che la Parte emittente non disponga diversamente. b. Per informazioni, documenti e/o materiale classificato si intendono quei supporti che contengono informazioni protette da classifica di segretezza e qualsiasi comunicazioni, fatte in qualunque circostanza e in qualunque modo, contenenti tali informazioni. c. La corrispondenza tra i gradini di classifiche di sicurezza adottate dalle Parti e' la seguente:

[2]REPUBBLICA ITALIANA ROMANIA

[3]- SEGRETO o SECRET - SECRET

[4]- RISERVATISSIMO o CONFIDENTIAL - SECRET

[5]- RISERVATO o RESTRICTED - SECRET DE SERVICIU d. Le Parti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie scambiate saranno utilizzate esclusivamente negli scopi concordati, in base alle intese tra le Parti, in conformita' agli obiettivi del presente Accordo. e. Il trasferimento verso terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali di carattere militare, classificati o non classificati, sara' sottoposto, in base ai provvedimenti del presente Accordo, all'approvazione preventiva, per iscritto, da parte del Governo, degli organi e delle ditte che li hanno messi a disposizione, se non diversamente previsto con l'accordo delle parti. f. Le visite dei cittadini di una delle Parti ad enti o ditte che lavorano nel campo della Difesa e si trovano sotto la giurisdizione dell'altra Parte, saranno richieste con 40 giorni prima del loro inizio e saranno sottoposte all'autorizzazione degli organi competenti del Paese che verra' visitato. Le richieste dovranno comprendere le generalita' complete dei visitatori, il nome dell'ente o della ditta di appartenenza, la classifica di segretezza cui hanno acceso i visitatori o gli esperti, l'oggetto, lo scopo e la durata della visita. Se le visite hanno come scopo l'accesso ad informazioni classificate, si impone il possesso di un certificato che attesti inequivocabilmente l'identita' dei visitatori, in conformita' alla procedura di abilitazione e alle regole per la tutela del segreto. g. Nel caso in cui, ai sensi del presente Accordo, le informazioni segrete costituiscono l'oggetto dello scambio nel settore industriale e/o tra ditte appartenenti alle Parti, e' necessario stipulare accordi separati tra le autorita' competenti delle due Parti. Ai sensi dei provvedimenti di questi accordi, la validita' delle clausole sulla sicurezza comprese nel presente Accordo sara' estesa anche alle informazioni classificate nell'ambito delle trattative contrattuali.

Testo vigente dal 29 gennaio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-01-14;8~accordo-art4 · fonte su Normattiva