ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'ALBANIA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed il Ministero della Oifesa della Repubblica d'Albania, denominati in seguito "le Parti": - evidenziando, tramite il "Gentleman's Agreement" del 26 agosto 1991, il buon andamento delle relazioni tra le Parti; - constatando che i principi e le intenzioni della Carta di Parigi per una nuova Europa - incluso il Documento di Vienna adottato nel 1990 e nel 1992 -, il Trattato "Forze Armate Convenzionali in Europa" e la "Partnership For Peace" segnano una svolta nella storia dell'Europa: - segnalando la necessita di una cooperazione a lungo termine reciprocamente profittevole nel campo della difesa; tendendo a sviluppare contatti e ad approfondire la comprensione reciproca tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze Armate della Repubblica d'Albania; si sono accordati su quanto segue: ARTICOLO 1 Le Parti agiranno, di concerto ed in conformita' con i rispettivi ordinamenti giuridici vigenti, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa basandosi sul principio della reciprocita'.

Testo vigente dal 8 marzo 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-02-18;48~accordo-art1 · fonte su Normattiva