[1]Allegato

[2]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

[3]Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, denominati in seguito le «Parti»; Confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite; Desiderosi di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della difesa; Accomunati dalla condivisa valutazione che la cooperazione reciproca nel settore della Difesa rafforzera' le relazioni fra le Parti; Hanno concordato quante segue:

[5]Principi di cooperazione

[6]La cooperazione fra le Parti, regolata dai principi di uguaglianza, reciprocita' ed interesse reciproco, avverra' in conformita' con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa.

Testo vigente dal 18 dicembre 2017

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2017-11-27;185~allegato-art1 · fonte su Normattiva