CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito, compresi gli utili di capitale, prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito, compresi gli utili di capitale, le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

  • a)per quanto concerne la Repubblica del Ghana: 1 - l'imposta sul reddito (income taac) 2 - l'imposta sugli utili di capitale (capital income tax), 3 - l'imposta sul reddito petrolifero (petroleum income tax); 4 - l'imposta sui minerali e sulle attivita' estrattive (the minerals and mining tax); (qui di seguito indicate quali "imposta del Ghana");
  • b)per quanto concerne l'Italia: 1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3 - l'imposta regionale sulle attivita' produttive ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si notificheranno Ie modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Testo vigente dal 25 febbraio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-06;48~art2 · fonte su Normattiva