GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
- a)il termine "Congo" designa la Repubblica del Congo e comprende il mare territoriale e, oltre a questo, le zone sulle quali la Repubblica del Congo, in conformita' del diritto internazionale, esercita i propri diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini e delle acque sovrastanti;
- b)il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende il mare territoriale nonche', oltre a questo, le zone sulle quali l'Italia, in conformita' alla propria legislazione ed al diritto internazionale, esercita i propri diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali dei fondo e del sottosuolo marini, nonche', delle acque sovrastanti;
- c)le espressioni "uno Stato contraente" e 'l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Congo o l'Italia;
- d)il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone;
- e)il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
- f)le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
- g)l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente;
- h)il termine "nazionali" designa:
- i)le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente;
- ii)le persone giuridiche, le societa' di persone, e le associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
- i)l'espressione "autorita' competente" designa:
- i)nel caso del Congo: il Ministero delle Finanze;
- ii)nel caso dell'Italia, il Ministero delle Finanze; 2. Per 1'appiicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa. alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Testo vigente dal 12 gennaio 2006
