[1]Art. XVI Composizione delle controversie

[2]A. I Membri dovranno comporre qualsiasi controversia tra loro in relazione all'interpretazione o all'applicazione di questo Statuto con mezzi pacifici, in conformita' all'articolo 2 paragrafo 3 dello Statuto delle Nazioni Unite e, a questo scopo, dovranno ricercare una soluzione tramite i mezzi di cui all'articolo 33 paragrafo I dello Statuto delle Nazioni Unite. B. Il Consiglio puo' contribuire alla composizione di una controversia in qualsiasi modalita' ritenga appropriata, inclusa l'offerta della propria assistenza, l'invito ai Membri coinvolti ad avviare una procedura di composizione a loro scelta e la raccomandazione di un limite di tempo per qualsiasi procedura concordata.

Testo vigente dal 3 maggio 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-04-05;48~statuto-artxvi · fonte su Normattiva