[1]e controversie

[2]Gli Stati membri compiono ogni sforzo per prevenire le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione e compiono ogni sforzo per risolvere qualsiasi controversia con mezzi pacifici, ad esempio mediante consultazioni e negoziati tra loro o con qualsiasi altro mezzo concordato dalle parti in causa.

Testo vigente dal 29 luglio 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-07-18;107~traduzione-di-cortesia-art17 · fonte su Normattiva