Art. 17 (Traduzione di cortesia)
[1]e controversie
[2]Gli Stati membri compiono ogni sforzo per prevenire le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione e compiono ogni sforzo per risolvere qualsiasi controversia con mezzi pacifici, ad esempio mediante consultazioni e negoziati tra loro o con qualsiasi altro mezzo concordato dalle parti in causa.
Testo vigente dal 29 luglio 2025
