[1]Art. XV Modifiche e ritiro, revisione

[2]A. Modifiche a questo Statuto possono essere proposte da qualsiasi Membro. Copie autentiche del testo di qualsiasi modifica proposta saranno redatte dal Direttore generale e da lui trasmesse a tutti i Membri, almeno novanta giorni prima della sua presentazione all'attenzione dell'Assemblea. B. Le modifiche entreranno in vigore per tutti i Membri: 1. quando approvate dall'Assemblea, dopo aver considerato le osservazioni trasmesse dal Consiglio su ogni modifica proposta; e 2. dopo che tutti i Membri abbiano consentito a essere vincolati dalla modifica in conformita' con le rispettive procedure costituzionali. I Membri esprimeranno il proprio consenso a essere vincolati depositando lo strumento corrispondente presso il Depositario di cui all'articolo XX paragrafo A. C. In qualsiasi momento dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, in conformita' con l'articolo XIX paragrafo D, un Membro puo' ritirarsi dall'Agenzia dandone comunicazione in forma scritta al Depositario di cui all'articolo XX paragrafo A, che dovra' senza ritardo informare il Consiglio e tutti i Membri. D. Tale ritiro sara' efficace dal termine dell'anno in cui avvenga. Il ritiro da parte di un Membro dall'Agenzia non avra' effetto sugli obblighi contrattuali del medesimo di cui all'articolo V paragrafo B o sui suoi obblighi finanziari per l'anno del ritiro.

Testo vigente dal 3 maggio 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-04-05;48~statuto-artxv · fonte su Normattiva