ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federativa del Brasile di seguito denominati "le Parti Contraenti", animati dal desiderio di rinsaldare i tradizionali legami di amicizia e di intensificare la cooperazione scientifica e tecnologica; consapevoli che tale cooperazione e' fonte di sviluppo economico e sociale; considerando che il 17 ottobre 1989 e' stato firmato l'Accordo Quadro di Cooperazione Economica, Industriale Scientifico-Tecnologica, Tecnica e Culturale tra le Parti Contraenti; concordando di firmare un Accordo specifico di Cooperazione Scientifica e Tecnologica al fine di rendere piu' efficace la collaborazione in questo settore; convenendo che, nelle more della ratifica del presente Accordo, la cooperazione scientifica e tecnologia continuera' ad essere regolata digli Articoli 12 a 17 del predetto Accordo Quadro e dai Protocolli di Intesa stabiliti in base a detto strumento; hanno concordato quanto segue: Art. 1 1. Le Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione nei settori della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico. 2. Le predette attivita' potranno essere svolte da universita' centri di ricerca, istituzioni ed imprese pubbliche e private (in particolare piccole e medie imprese) secondo la legislazione vigente nei due Paesi.

Testo vigente dal 13 gennaio 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-12-15;481~accordo-art1 · fonte su Normattiva