[1]presente Accordo rimarra' valido per un periodo di tempo illimitato. Ciascuna Parte potra' denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. Tale denuncia avra' effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte e non incidera' sull'esecuzione dei Programmi in corso concordati durante Il periodo di vigenza dell'accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente. In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 15 maggio 1997, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e georgiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.

[2]Per il Governo della Per il Governo della Georgia Repubblica Italiana

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 13 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;482~accordo-art15 · fonte su Normattiva