[1]E VALIDITA' Il presente Accordo avra' durata illimitata. Ognuna delle Parti Contraenti potra' denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente. La denuncia non incidera' sull'esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di validita' del presente Accordo, salvo che le Parti Contraenti decidano diversamente. Il presente Accordo puo' essere modificato consensualmente per Scambio di Note tramite la via diplomatica. Le modifiche cosi' concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 21 marzo 2002, in due originali, ciascuno in lingua italiana entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI SAN MARINO

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 10 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;299~accordo-art12 · fonte su Normattiva