Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 agosto 1972 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]E' convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del giugno 1972, con le seguenti modificazioni:

[2]All'articolo 1, primo comma, dopo le parole: "nei comuni di", e' inserita la parola: "Barbara", e le parole: "e' sospeso dal 14 giugno al 30 settembre 1972 il corso dei termini perentori legali e convenzionali, i quali importino decadenza da qualsiasi azione od eccezione" sono sostituite con le seguenti: "e' sospeso dal 14 giugno al 15 settembre 1972 il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali i quali importino decadenza da qualsiasi diritto, azione od eccezione"; all'articolo 1, secondo comma, le parole: "Per il periodo dal 14 giugno al 30 novembre 1972", sono sostituite con le seguenti: "Limitatamente ai comuni di Ancona e di Falconara per il periodo dal 14 giugno al 30 novembre 1972 e per gli altri comuni per il periodo dal 14 giugno al 15 settembre 1972", e le parole: "entro il 30 novembre 1972" sono sostituite con le seguenti: "rispettivamente, entro il 30 novembre 1972 o entro il 15 settembre 1972". All'articolo 3, primo comma, dopo la parola: "curera'" e' aggiunta la parola: "gratuitamente".

[3]L'articolo 4 e' sostituito con il seguente: "Le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale e nel Foglio degli annunzi legali, relative a procedure di ammortamento dei titoli di cui all'articolo 1, secondo comma, e dei titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione del terremoto di cui all'articolo 1 del presente decreto sono effettuate gratuitamente". All'articolo 7, dopo le parole: "entrata in vigore" sono inserite le seguenti: "della legge di conversione". All'articolo 8, secondo comma, le parole: "entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite con le seguenti: "entro il 30 novembre 1972".

[4]All'articolo 12 e' aggiunto il seguente comma:

[5]"Limitatamente ai comuni di Ancona e Falconara si applicano i benefici contenuti nel comma precedente per le imposte iscritte in via provvisoria nei ruoli 1973 ed afferenti ai redditi conseguiti nel 1971 e dichiarati nella dichiarazione unica 1972".

Testo in vigore dal 26 agosto 1972 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1972-08-08;484~artunico · fonte su Normattiva