ARTICOLO V MISURE PER RIMEDIARE AD UNA SITUAZIONE E GARANTIRE IL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO, SANZIONI COMPRESE 1. La Conferenza in considerazione tra l'altro delle raccomandazioni del Consiglio esecutivo, prende le misure necessarie enunciate nei paragrafi 2 e 3 per assicurare l'osservanza del presente Trattato e rimediare a qualsiasi situazione che contravviene alle disposizioni del presente Trattato. 2. Qualora uno Stato Parte sia stato richiesto dalla Conferenza o dal Consiglio esecutivo di porre rimedio ad una situazione che solleva dei problemi circa l'osservanza del Trattato, ma non ottempera alla richiesta nel termine stabilito, la Conferenza puo' decidere di limitare o di sospendere l'esercizio dei diritti e privilegi di cui lo Stato Parte gode in base al presente Trattato fino a quando la Conferenza non decide diversamente. 3. Nei casi in cui l'oggetto e le finalita' del presente Trattato potrebbero essere pregiudicati per via di una inadempienza agli obblighi fondamentali stabiliti dallo stesso, la Conferenza puo' raccomandare agli Stati Parte misure collettive conformi al diritto internazionale. 4. La Conferenza, o in alternativa il Consiglio esecutivo se il caso e' urgente, puo' sottoporre la questione, ivi comprese le informazioni pertinenti e le conclusioni, all'attenzione delle

Testo vigente dal 14 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;484~trattato-artv · fonte su Normattiva