DEFINITIVA 1. Le Parti vigilano affinche' all'atto di prendere una decisione definitiva sull'attivita' prevista, siano debitamente presi in considerazione i risultati della valutazione dell'impatto ambientale, compresa la documentazione sulla valutazioe dell'impatto ambientale e le osservazioni ricevute in merito in conformita' con il paragrafo 8 dell'articolo 3 e del paragrafo 2 dell'articolo 4, come pure l'esito delle consultazioni di cui all'Articolo 5. 2. La Parte di origine comunica alla Parte colpita la decisione definitiva adottata riguardo all'attivita' prevista nonche' i motivi e le considerazioni sulle quali essa e' fondata. 3. Qualora informazioni complementari su un impatto transfrontaliero importante di un'attivita' prevista, che non erano note nel momento in cui una decisione e' stata presa su questa attivita' e che avrebbero potuto influire sensibilmente su tale decisione, giungano a conoscenza di una Parte interessata prima che abbiano inizio i lavori relativi a tale attivita', la Parte in questione ne informa immediatamente l'altra Parte (o le altri Parti) interessata (e). Qualora una delle parti interessate lo richieda, avranno luogo consultazioni per determinare se la decisione deve essere riesaminata.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-11-03;640~convenzione-art6 · fonte su Normattiva