Articolo VIII L'Organizzazione A. Disposizioni generali 1. Gli Stati Parte alla presente Convenzione istituiscono l'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche per conseguire l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione, per assicurare l'attuazione delle sue disposizioni, comprese quelle relative ad una verifica internazionale della sua osservanza e per rappresentare un'istanza per la consultazione e la cooperazione tra gli Stati Parte. 2. Tutti gli Stati Parte alla presente Convenzione saranno membri dell'Organizzazione, Nessun Stato Parte potra' essere privato della sua qualita' di membro dell'Organizzazione. 3. La sede del Quartiere Generale dell'Organizzazione sara' all'Aja, Regno dei Paesi Bassi. 4. Vengono qui istituiti gli organi dell'Organizzazione; la Conferenza degli Stati Parte, il Consiglio Esecutivo ed il Segretariato Tecnico. 5. L'Organizzazione condurra' le attivita' di verifica disposte dalla presente Convenzione con la minore intrusione possibile compatibilmente con il compimento tempestivo ed efficiente degli obiettivi relativi. Essa richiedera' unicamente le informazioni ed i dati necessari per adempiere alle sue responsabilita' in base alla presente Convenzione. Essa adottera' ogni precauzione per proteggere la riservatezza delle informazioni sulle attivita' civili e militari e sugli impianti di cui viene a conoscenza nell'attuazione della presente Convenzione e, in particolare, si atterra' alle disposizioni stabilite nell'Annesso sulla Protezione della Riservatezza. 6. Nell'intraprendere le attivita' di verifica, l'Organizzazione prendera' in considerazione provvedimenti per sfruttare i benefici dei progressi scientifici e tecnologici. 7. I costi delle attivita' dell'Organizzazione saranno pagati dagli Stati Parte in conformita' con la scala di ripartizione delle Nazioni Unite, modificata in maniera da tener conto delle differenze tra l'appartenenza alle Nazioni Unite ed alla presente Organizzazione, con riserva delle disposizioni degli Articoli IV e V. I contributi finanziari degli Stati Parte alla Commissione Preparatoria saranno dedotti in maniera appropriata dai loro contributi al bilancio regolare. Il bilancio dell'Organizzazione comprendera' due capitoli separati, uno relativo ai costi amministrativi e di altra natura, ed uno relativo ai costi di verifica. 8. Un membro dell'Organizzazione che e' in arretrato nel pagamento del suo contributo finanziario all'Organizzazione perdera' il diritto di voto nell'Organizzazione qualora l'importo dei suoi arretrati sia pari o eccedente all'importo del contributo dovuto per i precedenti due anni completi. La Conferenza degli Stati Parte, tuttavia, potra' consentire a tale membro di votare se ritiene che l'inadempimento dei pagamenti sia dovuto a circostanze indipendenti dalla volonta' del membro. B. LA CONFERENZA DEGLI STATI PARTE Composizione, procedure e processi decisionali 9. La Conferenza degli Stati Parte (di seguito denominata "la Conferenza") sara' composta da tutti i membri della presente Organizzazione. Ciascun membro avra' un rappresentante nella Conferenza, che potra' essere accompagnato da supplenti e da consiglieri. 10. La prima sessione della Conferenza sara' convocata dal Depositario non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. 11. La Conferenza si riunira' in sessioni regolari che avranno luogo annualmente salvo se decide diversamente. 12. Saranno convocate sessioni speciali della Conferenza: (a) quando deciso dalla Conferenza; (b) quando richiesto dal Consiglio Esecutivo; (c) quando richiesto da ogni membro e appoggiato da un terzo dei membri; (d) in conformita' con il paragrafo 22 per effettuare una revisione del funzionamento della presente Convenzione. Fatto salvo il capoverso (d), la sessione speciale sara' convocata non oltre 30 giorni dopo che il Direttore Generale avra' ricevuto la richiesta del Segretariato Tecnico, salvo se diversamente specificato nella richiesta. 13. La Conferenza sara' inoltre convocata sotto forma di una Conferenza di Emendamento secondo l'Articolo XV, paragrafo 2. 14. Le sessioni della Conferenza si svolgeranno presso la sede dell'Organizzazione, a meno che la Conferenza non decida diversamente. 15. La Conferenza adottera' il proprio regolamento di procedura. All'inizio di ciascuna sessione regolare, essa eleggera' il suo Presidente e tutti gli altri funzionari che potrebbero essere necessari. Essi rimarranno in carica fino a quando un nuovo Presidente ed altri funzionari non saranno eletti nella successiva sessione regolare. 16. La maggioranza dei membri dell'Organizzazione costituira' il quorum della Conferenza. 17. Ciascun membro dell'Organizzazione avra' un voto nella Conferenza. 18. La Conferenza adottera' decisioni su questioni di procedura a maggioranza semplice dei membri presenti e votanti. Le decisioni sulle questioni di sostanza dovranno essere adottate per consenso nella misura del possibile. Qualora non si riesca a raggiungere un consenso nella decisione di un problema, il Presidente rimandera' ogni votazione per 24 ore e durante questo periodo fara' ogni sforzo per agevolare l'ottenimento di un consenso e fara' rapporto alla Conferenza al riguardo. Qualora non sia stato possibile pervenire ad un consenso al termine delle 24 ore, la Conferenza adottera' le decisioni con una maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti salvo se diversamente specificato nella presente Convenzione. Qualora il problema sia di sapere se la questione concerne il merito o meno, la questione sara' trattata come sostanziale, salvo se diversamente deciso dalla Conferenza, con la maggioranza prevista per le decisioni su questioni sostanziali. Poteri e funzioni 19. La Conferenza e' l'organo principale dell'Organizzazione. Esso considerera' tutte le questioni, problemi o decisioni che rientrano negli scopi della presente Convenzione, comprese quelle relative ai poteri ed alle funzioni del Consiglio esecutivo e del Segretariato Tecnico. Essa puo' emanare raccomandazioni ed adottare decisioni su qualsiasi questione, problema o decisione connessa alla presente Convenzione sollevata da uno Stato Parte o portata alla sua attenzione dal Consiglio Esecutivo. 20. La Conferenza vigilera' sull'attuazione della presente Convenzione e agira' al fine di promuoverne i fini. La Conferenza provvedera' ad esaminare l'osservanza della presente Convenzione. Essa dovra' anche vigilare sulle attivita' del Consiglio Esecutivo e del Segretariato Tecnico e potra' enunciare direttive in conformita' con con la presente Convenzione all'uno o all'altro organo nell'esercizio delle loro funzioni. 21. La Conferenza: (a) Considerera' ed adottera' nelle sue sessioni ordinarie, il rapporto, il programma ed il bilancio preventivo dell'Organizzazione, presentati dal Consiglio Esecutivo, e prendera' in considerazione altri rapporti; (b) Decidera' in marito alla scala di ripartizione dei contributi finanziari che dovranno essere pagati dagli Stati Parte in conformita' con il paragrafo 7; (c) Eleggera' i membri del Consiglio Esecutivo; (d) Nominera' il Direttore Generale del Segretariato Tecnico (d'ora in poi denominato "Direttore Generale"); (e) Approvera' le regole di procedura del Consiglio Esecutivo presentate da quest'ultimo; (f) Istituira' quegli organi sussidiari che riterra' necessari per l'esercizio delle sue funzioni in conformita' con la presente Convenzione; (g) Rafforzera' la cooperazione internazionale a scopi pacifici nel campo delle attivita' chimiche; (h) Passera' in rassegna gli sviluppi scientifici e tecnologici che potrebbero pregiudicare il funzionamento della presente Convenzione ed, in tale contesto, dara' istruzioni al Direttore Generale al fine di istituire un Organo di consulenza scientifica per consentirgli, nello svolgimento delle sue funzioni, di fornire pareri specializzati nei settori della scienza e della tecnologia pertinenti alla presente Convenzione, alla Conferenza, al Consiglio Esecutivo o agli Stati Parte. L'Organo di consulenza scientifica sara' composto da esperti indipendenti nominati in conformita' con il regolamento interno approvato dalla Conferenza; (i) Esaminera' ed approvera' nella sua prima sessione ogni progetto di accordo, disposizioni e direttive sviluppate dalla Commissione preparatoria; (j) Istituira' nella sua prima sessione il Fondo volontario di assistenza in conformita' con l'Articolo X; (k) Prendera' i provvedimenti necessari per garantire l'osservanza della presente Convenzione e risanare e rimediare ad ogni situazione che contravvenga alle disposizioni della presente Convenzione, in conformita' con l'Articolo XII. 22. La Conferenza, non oltre un anno dopo lo scadere del quinto e del decimo anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, ed in ogni altro momento entro tale periodo di tempo che potra' essere stabilito, potra' convenire, nel corso di sessioni speciali, di effettuare revisioni del funzionamento della presente Convenzione. Tali revisioni terranno conto di ogni sviluppo scientifico e tecnologico pertinente. Ad intervalli quinquennali successivi, se non diversamente deciso, saranno convocate ulteriori sessioni della Conferenza con lo stesso obiettivo. C. IL CONSIGLIO ESECUTIVO Composizione, procedure e processo decisionale 23. Il Consiglio Esecutivo e' composto da 41 membri. Ciascuno Stato Parte avra' diritto, in conformita' con un principio di avvicendamento, di prestare servizio presso il Consiglio Esecutivo. I membri del Consiglio Esecutivo saranno eletti dalla Conferenza per un periodo di due anni. Al fine di assicurare il funzionamento effettivo della presente Convenzione, tenendo in debita considerazione particolarmente l'equa ripartizione geografica, l'importanza dell'industria chimica nonche' gli interessi politici e di sicurezza, il Consiglio Esecutivo sara' composto come segue: (a) Nove Stati Parte dell'Africa designati dagli Stati Parte situati in questa regione. Come criterio per tale designazione, rimane inteso che, di questi nove Stati Parte, tre membri saranno, di regola, costituiti da Stati Parte dotati delle industrie chimiche nazionali maggiormente significative nella regione, in base a dati riportati e pubblicati a livello internazionale; inoltre, il gruppo regionale potra' convenire di tener conto anche di altri fattori regionali nella designazione di questi tre membri; (b) Nove Stati Parte dell'Asia designati dagli Stati Parte situati in questa regione. Come criterio per tale designazione, rimane inteso che di questi nove Stati Parte, quattro membri saranno, di regola, costituiti da Stati Parte dotati delle industrie chimice nazionali maggiormente significativa nella regione, in base a dati riportati e pubblicati a livello internazionale; inoltre, il gruppo regionale potra' convenire di tener conto anche di altri fattori regionali nella designazione di questi quattro membri; (c) Cinque Stati Parte dell'Europa Orientale designati degli Stati Parte situati in questa regione. Come criterio per tale designazione, rimane inteso che, di questi cinque Stati Parte, un membro sara', di regola, costituito dallo Stato Parte dotato dell'industria chimica nazionale maggiormente significativa nella regione, sulla base di dati riportati e pubblicati a livello internazionale; inoltre, il gruppo regionale converra' di tener conto di altri fattori regionali nella designazione di questo singolo membro; (d) Sette Stati Parte dell'America Latina e dei Caraibi designati dagli Stati Parte situati in questa regione. Come criterio per tale designazione, rimane inteso che, di questi sette Stati Parte, tre membri saranno, di regola, costituiti da Stati Parte dotati delle industrie chimiche nazionali piu' significative nella regione, in base a dati riportati e pubblicati a livello internazionale; inoltre, il gruppo regionale potra' convenire di tener conto di altri fattori regionali nella designazione di questi tre membri; (e) Dieci Stati Parte dell'Europa Occidentale ed altri Stati, designati dagli Stati Parte situati in questa regione. Come criterio per tale designazione, rimane inteso che, di questi dieci Stati Parte, cinque membri saranno, di regola, costituiti da Stati Parte dotati delle industrie chimiche nazionali piu' significative nella regione, in base a dati riportati e pubblicati a livello internazionale; inoltre, il gruppo regionale converra' di tener conto di altri fattori regionali nella designazione di questi cinque membri; (f) Un ulteriore Stato Parte designato a rotazione degli Stati Parte situati nelle regioni dell'Asia, dell'America Latina e dei Caraibi. Come criterio per questa designazione, rimane inteso che tale Stato Parte sara' un membro di tali regioni selezionato in base al principio di avvicendamento. 24. Per la prima elezione del Consiglio Esecutivo, 20 membri saranno eletti con un mandato di un anno, tenendo in considerazione le proporzioni numeriche di cui al paragrafo 23. 25. Successivamente alla completa attuazione degli Articoli IV e V, la Conferenza, su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Esecutivo, puo' riesaminare la composizione del Consiglio Esecutivo tenendo conto dei mutamenti che potrebbero essersi verificati nei riguardi dei principi specificati al paragrafo 23 che disciplinano la sua composizione. 26. Il Consiglio Esecutivo elaborera' il proprio regolamento interno di procedura e lo sottoporra' alla Conferenza per approvazione. 27. Il Consiglio Esecutivo eleggera', tra i suoi membri, il proprio Presidente. 28. Il Consiglio Esecutivo si riunira' in sessioni ordinarie. Tra le sessioni ordinarie, esso si riunira' ogni qualvolta si renda necessario per l'adempimento dei suoi poteri e delle sue funzioni. 29. Ciascun membro del Consiglio Esecutivo avra' diritto ad un voto. Salvo se diversamente specificato nella presente Convenzione, il Consiglio Esecutivo adottera' decisioni su questioni di merito con una maggioranza di due terzi di tutti i suoi membri. Il Consiglio Esecutivo adottera' le sue decisioni su questioni di procedura con una maggioranza semplice di tutti i suoi membri. Qualora il problema sia di sapere se la questione concerne il merito o meno, la questione sara' trattata come di merito, salvo quando diversamente deciso dal Consiglio Esecutivo con la maggioranza prevista per le decisioni su questioni di merito. Poteri e funzioni 30. Il Consiglio Esecutivo e' l'organo esecutivo dell'Organizzazione. Esso e' responsabile nei confronti della Conferenza. Il Consiglio Esecutivo esercitera' i poteri e le funzioni che gli sono conferite in base alla presente Convenzione, nonche' le funzioni che gli vengono delegate dalla Conferenza. Cio' facendo, esso agira' in conformita' con le raccomandazioni decisioni e direttive della Conferenza e garantira' una loro adeguata e continua attuazione. 31. Il Consiglio Esecutivo promuovera' l'attuazione effettiva nonche' l'osservanza della presente Convenzione. Esso fara' opera di supervisione sulle attivita' del Segretariato Tecnico, cooperera' con l'Autorita' nazionale di ciascuno Stato Parte ed agevolera' le consultazioni e la cooperazione tra gli Stati Parte dietro loro richiesta. 32. Il Consiglio Esecutivo: (a) esaminera' e sottoporra' alla Conferenza il progetto di programma ed il progetto di bilancio dell'Organizzazione; (b) esaminera' e sottoporra' alla Conferenza il progetto di rapporto dell'Organizzazione sull'attuazione della presente Convenzione, il rapporto sullo svolgimento delle sue attivita' ed ogni rapporto speciale che ritenga opportuno o che la Conferenza dovesse richiedere; (c) prendera' provvedimenti per le sessioni della Conferenza compresa la preparazione di un progetto di ordine del giorno. 33. Il Consiglio Esecutivo puo' chiedere la convocazione di una sessione speciale della Conferenza. 34. Il Consiglio Esecutivo: (a) stipulera' accordi o intese con gli Stati e le Organizzazioni internazionali per conto dell'Organizzazione, con riserva dell'approvazione preliminare da parte della Conferenza; (b) stipulera' accordi con gli Stati Parte per conto dell'Organizzazione in connessione con l'Articolo X e fara' opera di supervisione sul Fondo volontario di cui all'Articolo X; (c) approvera' gli accordi o le intese connesse all'attuazione delle attivita' di verifica, negoziati dal Segretariato tecnico con gli Stati Parte. 35. Il Consiglio Esecutivo esaminera' ogni questione o problema nell'ambito della sua competenza che riguarda la presente Convenzione e la sua attuazione, compresi dubbi relativi all'osservanza di tale Convenzione, e casi di non-osservanza, e, se del caso, informera' gli Stati Parte e sottoporra' il problema o il caso all'attenzione della Conferenza. 36. Nel prendere in esame casi di dubbi o preoccupazioni relative all'osservanza e di casi di non-osservanza, compreso tra l'altro, l'abuso dei diritti previsti in base alla presente Convenzione, il Consiglio Esecutivo, si consultera' con gli Stati Parte coinvolti e, se del caso, chiedera' allo Stato Parte di adottare provvedimenti per risanare la situazione entro un termine specificato. Se il Consigli Esecutivo ritiene che vi sia necessita' di un'ulteriore azione, esso adottera', tra l'altro uno o piu' delle seguenti misure; (a) informera' tutti gli Stati Parte del problema o della questione; (b) sottoporra' il problema o la questione all'attenzione della Conferenza; (c) formulera' raccomandazioni alla Conferenza sulle misure per risanare la situazione ed assicurare l'osservanza. Il Consiglio Esecutivo, in casi di particolare gravita' ed urgenza, sottoporra' il problema o la questione, comprese le informazioni e le conclusioni pertinenti, direttamente all'attenzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ed informera' contestualmente tutti gli Stati Parte di tale passo. D. SEGRETARIATO TECNICO 37. Il Segretariato Tecnico assistera' la Conferenza ed il Consiglio Esecutivo nell'esercizio delle loro funzioni. Il Segretariato Tecnico effettuera' le misure di verifica disposte dalla presente Convenzione. Esso svolgera' le altre funzioni che gli sono demandate in base alla presente Convenzione, nonche' le funzioni che gli sono delegate dalla Conferenza e dal Consiglio Esecutivo. 38. Il Segretariato Tecnico: (a) preparera' e sottoporra' al Consiglio Esecutivo un progetto di programma ed il progetto di bilancio preventivo dell'Organizzazione; (b) preparera' e sottoporra' al Consiglio Esecutivo un progetto di rapporto dell'Organizzazione sull'attuazione della presente Convenzione ed ogni altro rapporto che la Conferenza o il Consiglio Esecutivo possono richiedere; (c) Fornira' un supporto amministrativo e tecnico alla Conferenza, al Consiglio esecutivo ed al Consiglio Esecutivo; (d) inoltrera' comunicazioni per conto dell'Organizzazione agli Stati Parte e le ricevera' da loro, in relazione a questioni pertinenti all'attuazione della presente Convenzione; (e) fornira' assistenza tecnica e valutazioni tecniche agli Stati Parte per l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione, inclusa la valutazione dei composti chimici inclusi nelle tabelle o non inclusi; 39. Il Segretariato Tecnico: (a) negoziera' accordi o intese con gli Stati Parte relative all'attuazione delle attivita' di verifica, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio Esecutivo; (b) Non oltre 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, coordinera' l'istituzione ed il mantenimento, da parte degli Stati Parte, di depositi permanenti di emergenza e di assistenza umanitaria in conformita' con l'Articolo X, paragrafo 7(b) e (c). Il Segretariato Tecnico puo' ispezionare i materiali giacenti in detti depositi. L'elenco dei materiali che dovranno essere immagazzinati sara' considerato ed approvato dalla Conferenza ai sensi del paragrafo 21(i) sopra; (c) Amministrera' il fondo volontario di cui all'Articolo X, compilera' le dichiarazioni rese dagli Stati Parte e registrera', se richiesto, accordi bilaterali conclusi tra gli Stati Parte o tra uno Stato Parte e l'Organizzazione ai fini dell'Articolo X. 40. Il Segretariato Tecnico informera' il Consiglio Esecutivo di qualsiasi problema sorto nell'adempimento delle sue funzioni, compresi dubbi, ambiguita' o incertezze riguardo all'osservanza della presente Convenzione di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle attivita' di verifica e che non sia stato in grado di risolvere o di chiarire attraverso consultazioni con lo Stato Parte interessato. 41. Il Segretariato Tecnico includera' un Direttore Generale che sara' il capo ed il principale funzionario amministrativo, gli ispettori ed il personale scientifico, tecnico e di altra natura che potrebbe essere richiesto. 42. L'Ispettorato sara' una unita' del Segretariato Tecnico e agira' sotto la supervisione del Direttore Generale. 43. Il Direttore Generale sara' nominato dalla Conferenza su proposta del Consiglio Esecutivo per un mandato di quattro anni, rinnovabile per un ulteriore mandato, ma non oltre. 44. Il Direttore Generale sara' responsabile nei confronti della Conferenza e del Consiglio Esecutivo per quanto riguarda la nomina del personale, e l'organizzazione ed il funzionamento del Segretariato Tecnico. Il criterio principale per l'assunzione del personale e la determinazione delle condizioni di servizio sara' la necessita' di garantire il massimo livello di efficienza, di competenza e di integrita'. Solo i cittadini degli Stati Parte potranno prestare servizio in qualita' di Direttore Generale, di ispettori o di altri membri del personale professionale ed impiegatizio. Si terra' in debita considerazione l'importanza di reclutare il personale su una base geografica la piu' ampia possibile. Le assunzioni saranno basate sul principio del minimo necessario per consentire un corretto espletamento delle responsabilita' del Segretariato Tecnico. 45. Il Direttore Generale sara' responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'Organo scientifico di consulenza di cui al paragrafo 21(h). Il Direttore Generale, in consultazione con gli Stati Parte, nominera' i membri dell'Organo scientifico di consulenza, che presteranno servizio nella loro capacita' individuale. I membri dell'Organo saranno nominati in base alla loro competenza nei particolari settori scientifici pertinenti all'attuazione della presente Convenzione. Il Direttore Generale puo' anche, se del caso, in consultazione con i membri dell'Organo, istituire gruppi di lavoro provvisori di esperti scientifici per fornire raccomandazioni su punti specifici. Riguardo a quanto sopra, gli Stati Parte possono sottoporre liste di esperti al Direttore Generale. 46. Nell'espletamento delle loro funzioni, il Direttore Generale, gli ispettori e gli altri membri del personale non cercheranno o riceveranno istruzioni da qualunque Governo o da ogni altra fonte esterna all'Organizzazione. Essi si asterranno da ogni azione che potrebbe incidere sul loro status di funzionari internazionali responsabili solo dinnanzi alla Conferenza ed al Consiglio Esecutivo. 47. Ciascuno Stato Parte rispettera' il carattere esclusivamente internazionale delle responsabilita' del Direttore Generale, degli ispettori e degli altri membri del personale e non tentera' di influenzarli nell'adempimento delle loro responsabilita'. E. PRIVILEGI ED IMMUNITA' 48. L'Organizzazione godra', sul territorio ed in ogni altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato Parte, di quella capacita' giuridica e di quei privilegi ed immunita' necessari all'esercizio delle sue funzioni. 49. I delegati degli Stati Parte, assieme ai loro supplenti e consiglieri, i rappresentanti designati presso il Consiglio Esecutivo assieme ai loro supplenti e consiglieri, il Direttore Generale, ed il personale dell'Organizzazione, godranno dei privilegi e delle immunita' necessari per l'esercizio indipendente delle loro funzioni in connessione con l'Organizzazione. 50. La capacita' giuridica, i privilegi e le immunita' di cui nel presente Articolo saranno definiti in accordi tra l'Organizzazione e gli Stati Parte, come pure in un accordo tra l'Organizzazione e lo Stato in cui la sede dell'Organizzazione ha luogo. Tali accordi dovranno essere considerati ed approvati dalla Conferenza secondo il paragrafo 21(i). 51. Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 48 e 49, i privilegi e le immunita' di cui godono il Direttore Generale ed il personale del Segretariato Tecnico durante la conduzione delle attivita' di verifica saranno quelli stabiliti nella Parte II, Sezione B dell'Annesso sulle Verifiche.

Testo vigente dal 25 novembre 1995

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