- 1)La presente Convenzione entrera' in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del decimo strumento di ratifica o di approvazione.
- 2)In seguito, la Convenzione entrera' in vigore per ciascuno Stato il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del suo strumento di ratifica o d'approvazione.
Testo vigente dal 6 agosto 1977
