• 1)La presente Convenzione entrera' in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del decimo strumento di ratifica o di approvazione.
  • 2)In seguito, la Convenzione entrera' in vigore per ciascuno Stato il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del suo strumento di ratifica o d'approvazione.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;486~art16 · fonte su Normattiva