Convezione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione di cui agli articoli 37 e 38. In seguito la Convenzione entrera' in vigore:

  • 1)per ogni Stato che ratifichi, accetti approvi o aderisca successivamente, il primo giorno del terzo mese dopo il deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
  • 2)per i territori o le unita' territoriali cui la Convenzione e' stata estesa, conformemente all'articolo 39 o 40, il primo giorno del terzo mese dopo la notifica di cui ai suddetti articoli.

Testo vigente dal 29 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-15;64~convenzione-art43 · fonte su Normattiva