• 1)Dopo l'entrata in vigore della Convenzione, qualsiasi Stato che non l'abbia ancora firmata puo' in qualsiasi momento aderirvi, previo accordo dei tre quarti delle Parti Contraenti e dei Governi firmatari. Un anno dopo l'entrata in vigore della Convenzione, e' richiesto l'accordo soltanto dei tre quarti delle Parti Contraenti.
  • 2)L'adesione si effettua con il deposito di uno strumento d'adesione presso il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord. La Convenzione entrera' in vigore, per ciascuno Stato che vi aderisce, il novantesimo giorno successivo al deposito del suo strumento d'adesione.
  • 3)Prima dell'entrata in vigore della Convenzione nei riguardi di uno Stato che vi ha aderito in virtu' del presente articolo, una Parte Contraente puo' in qualsiasi momento formulare una riserva ai paragrafi 5) e 6) dell'articolo 9 nei confronti di detto Stato.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-07-08;486~art17 · fonte su Normattiva