[1]Alla sua entrata in vigore la presente Convenzione sara' registrata a cura del Governo depositario presso il Segretariato delle Nazioni Unite conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

[2]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

[3]FATTO a Londra il 1 giugno 1967 in lingua francese e inglese ciascun testo facente egualmente fede, in un unico esemplare originale che sara' depositato negli archivi del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, il quale ne trasmettera' copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari o aderenti.

[4](Seguono le firme)

Testo vigente dal 6 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;486~art20 · fonte su Normattiva