[1]Articolo XXIII
[2]Dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, essa sara' registrata dal Governo del Principato di Monaco presso il Segretariato delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.
[3]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a cio' debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.
[4]FATTO a Monaco il 3 maggio 1967, in unico esemplare nelle lingue inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede; detto esemplare sara' depositato negli archivi del Governo del Principato di Monaco, che ne trasmettera' copie certificate a tutti i Governi firmatari ed aderenti e al Presidente del Comitato direttivo.
[5](Seguono le firme)
Testo vigente dal 17 gennaio 1974
