[1]Articolo XXIII

[2]Dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, essa sara' registrata dal Governo del Principato di Monaco presso il Segretariato delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

[3]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a cio' debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.

[4]FATTO a Monaco il 3 maggio 1967, in unico esemplare nelle lingue inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede; detto esemplare sara' depositato negli archivi del Governo del Principato di Monaco, che ne trasmettera' copie certificate a tutti i Governi firmatari ed aderenti e al Presidente del Comitato direttivo.

[5](Seguono le firme)

Testo vigente dal 17 gennaio 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-11-15;925~convenzione-artxxiii · fonte su Normattiva