[1]Subito dopo l'entrata in vigore dell'accordo, il Governo depositario lo fara' registrare presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 120 della Carta delle Nazioni Unite.
[2]IN FEDE DI CHE i rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati a cio', hanno firmato il presente accordo.
[3]FATTO a Neuilly-sur-Seine il ventuno settembre millenovecentosettantatre, nelle lingue tedesca, inglese e francese, i tre testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che verra' depositato negli archivi del Governo depositano, il quale ne trasmettera' copie conformi autenticate a ciascuno dei Partecipanti e all'Organizzazione.
[4](Seguono le firme)
Testo vigente dal 9 giugno 1975
