in vigore 1. Il presente Protocollo entrera' in vigore il novantesimo giorno dalla data alla quale: a) gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno stati depositati da almeno 19 Stati ed Organizzazioni previste dal par. 1 dell'art. 8, che si trovino nella zona geografica dell'attivita' dell'EMEP;

  • b)il totale delle quote parti ONU di tali Stati ed Organizzazzioni superiono il 40%. 2. Nei confronti di ogni Stati ed Organizzazioni previsti dal par. 1 dell'art. 8 che ratifica, accetta o approva il presente Protocollo o vi aderisce quando le condizioni di entrata in vigore enunciate al par. 1 a) precedente sono state soddisfatte, il Protocollo entrera' in vigore il novantesimo giorno dalla data del deposito, da parte di detto Stato o Organizzazione, del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Testo vigente dal 16 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-10-27;488~protocollo-art10 · fonte su Normattiva