1. In ogni momento dopo la scadenza di un termine di 5 anni dalla data alla quale il presente Protocollo sara' entrato in vigore nei confronti di una Parte contraente, detta Parte contraente potra' denunciare il Protocollo mediante notifica scritta indirizzata al depositario. Questa denuncia prendera' effetto il novantesimo giorno dalla data quale essa sara' stata ricevuta dal depositario. 2. Le obbligazioni finanziarie della Parte che denuncia il Protocollo restano ferme fino a che la denuncia prenda effetto.

Testo vigente dal 16 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-10-27;488~protocollo-art11 · fonte su Normattiva