[1]autentico

[2]Dopo il 31 dicembre 1976 l'originale della presente Convenzione sara' depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne trasmettera' copie autenticate a ciascuna delle Parti contraenti e a ciascuno degli Stati menzionati al paragrafo 1 dell'articolo 52 che non sono Parti contraenti. in fede di che, i sottoscritti, a cio' debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Ginevra, il quattordici novembre millenovecentosettantacinque, in un solo esemplare, in francese, inglese e russo, testi che fanno ugualmente fede.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706~art64 · fonte su Normattiva