Art. 16 (Accordo)
[1]- Il presente Accordo avra' durata illimitata. Ognuna delle Parti potra' denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente, e non incidera' sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Tirana il 12 settembre 1994, in due originali in lingua italiana e albanese, entrambi i testi facenti egualmente fede.
[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA D'ALBANIA
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 18 marzo 1998
