[1]DELLA PERSONA CONDANNATA DESTINATARIA DI UN PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE

[2]1. Una persona condannata puo' essere trasferita senza il suo consenso quando la sentenza definitiva di condanna, emessa nei suoi confronti, o una decisione amministrativa definitiva conseguente a tale sentenza disponga la misura dell'espulsione o altra misura per effetto della quale la persona condannata non sara' piu' autorizzata a permanere nel territorio dello Stato di condanna dopo il suo rilascio. 2. Lo Stato di esecuzione presta il suo consenso solo dopo avere sentito il parere della persona condannata. 3. Ai fini dell'applicazione del presente Articolo, ferme restando le disposizioni dell'Articolo 7, per quanto applicabili, lo Stato di condanna trasmette allo Stato di esecuzione:

  • a)una dichiarazione contenente il parere della persona condannata riguardo al proposto trasferimento nello Stato di esecuzione;
  • b)una copia della sentenza di condanna o della decisione amministrativa che dispone la misura dell'espulsione o altra misura per effetto della quale la persona condannata non sia piu' autorizzata a permanere nel territorio dello Stato di condanna dopo la sua scarcerazione.

Testo vigente dal 26 marzo 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-03-11;32~trattato-art17 · fonte su Normattiva