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Il decreto-legge 5 luglio 1986, n. 333, concernente assegnazione all'ENEA di un contributo di 240 miliardi di lire per il terzo trimestre del 1986, a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989, e' convertito in legge con la seguente modificazione: All'articolo 1, comma 1, sono aggiunte, infine, le parole: ", con esclusione di ulteriori contratti, iniziative e conseguenti impegni finanziari relativi alla filiera dei reattori veloci e alla realizzazione dell'impianto PEC e le somme conseguentemente rese disponibili, e comunque in misura non inferiore a lire 10 miliardi, sono destinate ad incrementare i finanziamenti gia' previsti dai programmi relativi alla ricerca ed alla promozione di fonti alternative nonche' al risparmio energetico".

Testo in vigore dal 19 agosto 1986 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1986-08-09;495~art1 · fonte del testo