Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati Membri del Consiglio:

  • a)ogni firma
  • b)il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o approvazione
  • c)la data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformita' all'articolo 13
  • d)ogni altro atto, notifica o comunicazione riguardante il presente Protocollo. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Vienna, il 19 marzo 1985, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli Archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne inviera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa. (*) Nella Convenzione dei diritti dell'Uomo (firmata a Roma il 4 novembre 1950) il termine francese "requete" e' stato tradotto in italiano con il termine 'domanda'; nel tradurre il presente Protocollo si e' mantenuto lo stesso termine per non creare confusione mettendo tra parentesi il termine 'ricorso' che sarebbe l'esatta traduzione del suddetto termine in questo contesto.

Testo vigente dal 18 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-10-27;496~protocollo-n-8-art14 · fonte su Normattiva