Art. 5 (Protocollo)
Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio: a. ogni firma; b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; c. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo secondo l'articolo 3; d. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa al presente Protocollo. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Strasburgo il 18 giugno 1990, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio dell'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.
Testo vigente dal 27 dicembre 1994
